18 febbraio 2023
Lo slittamento del termine per il conseguimento degli ECM non ha modificato l'impianto generale della legge ma ha soltanto concesso ulteriori 12 mesi per consentire il raggiungimento degli obiettivi richiesti per il triennio precedente. Si configurano quindi due situazioni:
* ostetriche/i che abbiano conseguito entro il 31/12/2022 il numero di ECM richiesto per il triennio 01/01/2020-31/12/2022; per queste/i professioniste/i è iniziato il nuovo triennio 01/01/2023-31/12/2025 e saranno tenute al conseguimento, entro il 31/12/2025, degli ECM dovuti;
* ostetriche/i che non abbiano conseguito entro il 31/12/2022 il numero di ECM richiesto per il triennio 01/01/2020-31/12/2022; queste/i professioniste/i possono usufruire di una proroga di 12 mesi senza incorrere in sanzioni. Rimane valido anche per loro il conseguimento entro il 31/12/2025 degli ECM dovuti per il triennio 01/01/2023-31/12/2025.
Si ricorda che la propria posizione ECM può essere consultata sul sito CoGeAPS.
Si ricorda che la propria posizione ECM può essere consultata sul sito CoGeAPS.
Allegati
- Circolare FNOPO 16/2023[.pdf 217,79 Kb - 18/02/2023]