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Controlli della regolarità dello stato vaccinale

9 febbraio 2022

In considerazione delle difficoltà incontrate dalle iscritte nella produzione della documentazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti.

L'art. 1 del decreto legge 176/2021 ha portato, dal 27 novembre 2021, in capo agli Ordini professionali l'onere del controllo dello stato vaccinale degli esercenti le Professioni Sanitarie. Tale controllo viene effettuato tramite l'accesso alla piattaforma DGC. La piattaforma mette in evidenza le situazioni irregolari senza specificare il tipo di anomalia riscontrata. Il compito dell'Ordine è proprio quello di effettuare una verifica sulle situazioni irregolari al fine di accertare caso per caso la presenza di eccezioni che giustifichino il mancato rispetto della regola. Tali valutazioni vengono effettuate attraverso consulti con i legali delle Federazioni e un confronto costante con il Ministero della Salute.

Il caso più comune è l'omissione della terza dose di vaccinazione Covid-19 per sopraggiunta guarigione. In questo caso è necessario che l'iscritta produca un certificato del proprio Medico di Medicina Generale (MMG) che contenga esplicitamente la data di termine del differimento (si allega fac simile). Altri tipi di informazioni, oltre a non essere necessarie, non consentono di regolarizzare la posizione e possono portare ad una sospensione anche in presenza di vaccinazioni eseguite, per questo motivo si invitano le iscritte a porre particolare cura nella redazione di tale certificato insieme al MMG.

L'invio della documentazione deve essere effettuato a mezzo PEC. Tale strumento, oltre a contribuire al riconoscimento dell'iscritta, permette di avere una ricevuta dello scambio di documenti effettuato. La PEC è stata riconosciuta come strumento unico di comunicazione da parte della Pubblica Amministrazione verso i Professionisti, essa sostituisce obbligatoriamente ogni altro tipo di missiva. Il mancato possesso della PEC può essere motivo di provvedimento disciplinare. Si ricorda alle iscritte che una corretta configurazione della casella PEC permette di ricevere una notifica sulla posta ordinaria ogniqualvolta sia presente un messaggio in arrivo.

Un altro onere a carico della/del lavoratrice/ore è la comunicazione al datore di lavoro. L'informativa deve essere obbligatoriamente prodotta per permettere all'Ordine di poter verificare questo adempimento. Si consiglia pertanto di inserire l'ufficio protocollo dell'Azienda nell'indirizzo della PEC con cui si inoltra il certificato e si chiede di specificare nel corpo della PEC i dettagli (nome, indirizzo) che consentano il successivo inoltro di documenti al datore di lavoro. 

La normativa è soggetta a continue modifiche ed aggiornamenti pertanto, facendo appello alla professionalità che ci caratterizza, si invitano tutte le iscritte a controllare regolarmente la casella PEC, leggere con attenzione gli articoli di legge, seguire la sezione "Circolari" del sito FNOPO e, qualora si venisse invitate a produrre documentazione, limitare i documenti a quelli strettamente necessari in quanto la ridondanza di informazioni non necessarie, appesantisce i fascioli senza migliorare la risoluzione della pratica. Informazioni generiche possono essere chieste utilizzando il modulo di contatto

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